Avvocato Andrea Fedrezzoni

Conflitto tra l’iscrizione di ipoteca e la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale

Un caso abbastanza frequente in ambito di procedure esecutive è quello in cui ci si trovi in presenza di un bene immobile con ipoteca iscritta in data anteriore ad un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, reso dal Tribunale in sede di separazione o divorzio, e che la trascrizione dell’atto di pignoramento sia successiva alla trascrizione della assegnazione.

La domanda che sorge spontanea è quindi se il provvedimento di assegnazione sia opponibile al creditore ipotecario che abbia trascritto l’atto di pignoramento in data successiva alla trascrizione dell’assegnazione, pur avendo questi iscritto ipoteca in data anteriore.

L’indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione stabilisce la non opponibilità del provvedimento di assegnazione al creditore ipotecario anteriore, e tale orientamento viene confermato anche dalla sentenza n. 7776/2016, la quale ha affermato il principio di diritto per il quale l’art. 155 quater c.c., laddove prevede che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 va interpretato nel senso che questi provvedimenti non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione e che perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero.

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