Il fondo patrimoniale è un particolare regime patrimoniale fra i coniugi, previsto dall’art. 167 c.c., in forza del quale determinati beni mobili, immobili o titoli di credito vengono vincolati e destinati all’esclusivo soddisfacimento delle finalità familiari (di mantenimento, assistenza e contribuzione ai bisogni della famiglia).
In virtù di questo particolare vincolo di destinazione il Codice Civile prevede all’art. 170 che venga impedito ai creditori dei coniugi di porre in essere azioni esecutive sui beni compresi nel fondo patrimoniale, se sapevano questi debiti essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
In sostanza su questi beni viene apposto un vincono di impignorabilità relativa.
Nell’esaminare una vicenda riguardante un debito di natura tributaria, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10794 del 2016, ha puntualizzato come, in linea generale, il vincolo di cui all’art. 170 c.c. non impedisca ad un creditore di munirsi di un titolo esecutivo e di iscrivere ipoteca su immobili rientranti nel fondo patrimoniale, ma impedisca solo, al verificarsi di determinate condizioni (comunque soggette alla valutazione di merito del Giudice) la promozione di azioni esecutive su tali beni.
Per maggiori informazioni