Avvocato Andrea Fedrezzoni

Saldo e stralcio e tempi di permanenza dei dati nel SIC

Saldo e stralcio e tempi di permanenza dei dati nel SIC

Come sappiamo una volta avvenuti ritardi nei pagamenti di un finanziamento, questi vengono segnalati nel SIC, ovvero il Sistema di Informazioni Creditizie, gestito dalla società privata CRIF. Questa segnalazione può senz’altro causare problemi in caso di future richieste di finanziamenti o mutui, oltre che essere fonte di stress e difficoltà di altro genere.

I tempi di permanenza di queste segnalazioni nel SIC variano a seconda dell’ammontare dei debiti accumulati, e i principali sono i seguenti:

a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;

b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi (anche a seguito di transazione);

c) trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, per i finanziamenti non rimborsati (ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze), e comunque al massimo fino a sessanta mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.

Decorsi questi termini senza che si siano avuti ulteriori ritardi i dati vengono automaticamente cancellati dal SIC senza che il soggetto segnalato debba fare nulla.

La situazione esaminata sopra rende ancor più evidente la convenienza di operazioni di saldo e stralcio in particolare nel caso di debiti garantiti da un’ipoteca sull’immobile e presenza di pignoramento immobiliare. Infatti l’estinzione anticipata del debito consente di abbreviare la permanenza dei dati negativi nel SIC rispetto a un debito non saldato (come avviene molto spesso in caso di immobili all’asta, dove il credito della banca non viene quasi mai interamente soddisfatto dalla vendita dell’immobile all’asta), ma anche di non attendere la chiusura della procedura esecutiva a seguito di riparto dell’attivo ai creditori per far decorrere i trentasei mesi.

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