Come noto, a seguito dell’aggiudicazione di un immobile all’asta e del saldo prezzo, il Giudice emette il decreto di trasferimento, ovvero il titolo che permette all’aggiudicatario di acquisire il diritto di proprietà sull’immobile.
Con la pronuncia del decreto il Giudice ordina anche la cancellazione delle ipoteche, sia precedenti che successive alla trascrizione del pignoramento, e dei pignoramenti.
Tuttavia il Giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione di altri gravami, pertanto occorre prestare la massima attenzione a quanto emerge dall’esame della visura ipocatastale.
Ad esempio non possono essere ordinate la cancellazione di un sequestro conservativo, di un fondo patrimoniale, di un provvedimento di assegnazione di casa coniugale, di una domanda giudiziale, di sentenze di fallimento. Alcuni di questi gravami hanno un valore solo formale e/o non sono efficaci, ma altri possono portare a gravi conseguenze (ad esempio la pendenza di una domanda giudiziale) per l’aggiudicatario.
Per questo motivo è estremamente importante che chi desidera partecipare a un’asta giudiziaria non trascuri un esame approfondito di tutta la documentazione, anche di quella non presente sull’annuncio in pubblicità.
Investimenti immobiliari
Il contratto di associazione in partecipazione
Il contratto di associazione in partecipazione Uno degli strumenti maggiormente utilizzati nelle operazioni immobiliari è il contratto di associazione in partecipazione. L’art. 2549